RICHIESTA DI CAMBIAMENTO COGNOME PER MINORI
EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il Prefetto della Provincia del luogo di residenza del minore o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello Stato Civile dove si trova l'atto di nascita del richiedente, autorizza il cambiamento del cognome qualora ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale.
Il Prefetto, altresì, della Provincia in cui è situato il Comune di residenza del minore, interessato alla modifica, riceve, provvede ad istruire ed inoltra al Ministero dell'Interno, per la decisione finale, le istanze di cambiamento o di modifica del cognome.
DOCUMENTAZIONE
Domanda in bollo indirizzata al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, contenente le motivazioni, compilata e sottoscritta da entrambi i genitori o dal tutore (mod. istanza 1); oppure domanda in carta libera indirizzata al Prefetto, nel caso in cui si chieda il cambiamento del cognome del minore perchè ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale (mod. istanza 2).
Fotocopia di un documento d'identità di entrambi i genitori o del tutore.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato n. 2).
Uno schema di albero genealogico della famiglia paterna in tutti i casi, nonché l'albero genealogico della famiglia (materna o altra) di cui si chieda l'aggiunta o il cambio (Allegato n. 1). Si precisa che il documento deve contenere tutti i gradi di parentela in linea diretta (a partire dal bisnonno del minore) e in linea collaterale (prozii, zii e cugini).
Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (Allegato n. 3) rese, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da tutti i parenti maggiorenni indicati nei rispettivi alberi genealogici, esclusi gli affini, attestanti la loro non opposizione alla modifica o al cambiamento del cognome del minore e corredate da copia del documento di identità di ogni dichiarante.
Ogni altra eventuale documentazione che possa servire a giustificare la richiesta.
ESENZIONE FISCALE
In tutti i casi di cambiamento di cognomi perchè ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale, le domande, i provvedimenti, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. del 3/11/2000, n. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"
PROCEDIMENTO
Il Prefetto riceve, provvede ad istruire ed inoltra al Ministero dell'Interno, per la decisione finale, le istanze di cambiamento del cognome.
Il Prefetto è, invece, competente ad autorizzare il cambiamento del cognome del minore qualora questo sia ritenuto ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale. Se l'istanza è ritenuta meritevole di accoglimento, viene emesso un decreto che autorizza la pubblicazione di un sunto della medesima all'albo pretorio del comune di nascita e di quello di residenza. La pubblicazione deve avere la durata di 30 giorni, ai quali devono seguire altri 30 giorni per eventuali ricorsi. Trascorsi i termini, viene emesso un secondo decreto che autorizza il cambiamento richiesto e ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del minore, su istanza dei richiedenti, di apportare la variazione nei registri di stato civile.